Proteggere i credenti, non le religioni di Silvia Angeletti

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha segnato una nuova tappa nella vicenda legata alla teorizzazione del concetto di diffamazione delle religioni. Con la Risoluzione dal titolo: Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief, del marzo 2011, l’organo di tutela dei diritti umani (che dal 2006 ha preso il posto della Commissione) è tornato ad occuparsi di una questione molto controversa nel dibattito internazionale, che ha suscitato l’attenzione di governi e ONG, mondo accademico e media. Il problema riguarda l’introduzione, nel sistema normativo internazionale di protezione dei diritti umani, di una nuova fattispecie di violazione, definita defamation of religions, che dovrebbe rispondere all’obiettivo di proteggere non solo i singoli fedeli ma anche le religioni e le convinzioni in quanto tali, contro manifestazioni di intolleranza, campagne diffamatorie, forme di xenofobia e di discriminazione. A partire dal 1999, la Commissione per i diritti umani e l’Assemblea Generale ONU approvano ogni anno una Risoluzione su questo tema, nella quale si chiede agli Stati di impegnarsi ad adottare una legislazione contro la diffamazione delle religioni, sanzionandola penalmente, e ad evitare che si diffondano nella società episodi di incitamento all’odio, all’intolleranza e alla discriminazione per ragioni religiose. In realtà, gli standard internazionali e regionali di tutela della libertà di religione già prevedono sanzioni per casi di hate speech, oltre a sancire limitazioni al legittimo esercizio della libertà d’espressione, che gli Stati possono applicare (in presenza di certi requisiti) in funzione della tutela di diritti fondamentali altrui o per garantire esigenze di sicurezza e di ordine pubblico. La nuova fattispecie della diffamazione si presenta ben lontana da questi standard: prima di tutto essa si pone a tutela di entità astratte, o comunque di difficile identificazione (la religione, le convinzioni, i simboli, le fedi, le persone sacre ecc.), contro il principio generale che vuole gli strumenti giuridici di garanzia destinati a proteggere gli individui e dunque, in questo caso, in modo particolare i credenti, sia come singoli che nella dimensione comunitaria; in secondo luogo, il contenuto della violazione appare ambiguo, poiché, in assenza di una univoca e comune definizione (sia negli ordinamenti giuridici statali che nel sistema normativo ONU), i documenti considerano diffamazione forme di espressione tra loro ben diverse, mettendo sullo stesso piano l’incitamento al disprezzo religioso e la satira. Il comune denominatore, idoneo a legittimare la sanzione, stando alle Risoluzioni, consisterebbe nella capacità del comportamento diffamatorio di generare (anche indirettamente) disarmonia sociale o tensioni tra le comunità religiose: in altri termini, nell’effetto prodotto. La vaghezza della nuova fattispecie di violazione, unita alla difficoltà di accertarne le vittime attuali, spiega le vivaci proteste dei media, delle organizzazioni non governative e delle associazioni a tutela dei diritti umani, preoccupate per i rischi di indebita compressione della libertà d’espressione; anche i delegati dei Paesi occidentali hanno mostrato in questi anni una diffidenza crescente e, in larghissima parte, si sono espressi contro l’approvazione delle Risoluzioni. Dal lato opposto dello scontro, si sono invece schierati molti Stati aderenti all’Organizzazione per la Conferenza islamica (OCI), artefici delle proposte di risoluzione e compattamente decisi a votarle. Istituzione sorta nel 1969, l’Organizzazione per la Conferenza islamica conta ad oggi 57 Stati e si pone l’obiettivo di promuovere i diritti e gli interessi dei musulmani nel mondo; i suoi membri, che gestiscono un proprio Osservatorio sull’Islamofobia, mostrano da tempo forti preoccupazioni per il diffondersi nel mondo di forme di discriminazione e di profiling religioso nei confronti dei cittadini musulmani, alimentate dai timori seguiti agli attacchi terroristici dell’11 settembre. Attraverso lo strumento delle Risoluzioni ONU (seppure espressione di soft law), l’Organizzazione ha voluto richiamare l’attenzione del più ampio consesso internazionale sul problema dell’islamofobia, ottenendo una presa di posizione ufficiale dei Paesi membri sulla questione della diffamazione religiosa. Se le ragioni dell’opera di sensibilizzazione appaiono motivate e condivisibili, non altrettanto si può dire per la soluzione proposta: laddove ancora esistono, le legislazioni nazionali che puniscono la blasfemia si sono rivelate, nella maggior parte dei casi, controproducenti e dannose. Non di rado, le confessioni religiose maggioritarie, che già godono in un certo territorio di situazioni di favore, si servono delle leggi contro la diffamazione per limitare l’esercizio della libertà di culto delle comunità di minoranza ovvero per tacitare le posizioni dissidenti al proprio interno. L’esperienza dimostra inoltre che i governi possono strumentalizzare questo tipo di normative, facendone un uso politico che mette in serio rischio la libertà d’espressione dei singoli, dei gruppi più vulnerabili e, non da ultimi, degli stessi credenti. Si comprende facilmente, allora, quanto pericoloso possa essere offrire una base teorica e una legittimazione giuridica al ricorso alla blasfemia, approvando nelle Nazioni Unite documenti che sanzionano la diffamazione religiosa nei termini sopra richiamati. Con la Risoluzione del 2011, tuttavia, assistiamo ad una salutare battuta d’arresto: il documento non menziona, in nessuna parte, la diffamazione delle religioni, occupandosi invece dei fenomeni di intolleranza e di discriminazione che colpiscono le persone per ragioni religiose. Non viene meno l’attenzione del Consiglio verso gli episodi di stigmatizzazione, profiling religioso, stereotipizzazione negativa; a differenza delle Risoluzioni precedenti, però, le vittime dell’offesa sono i credenti, non le fedi, le convinzioni o i simboli in sé considerati e i primi meritano l’impegno dei governi affinché le istituzioni proteggano i cittadini dalla discriminazione, educhino all’integrazione religiosa, promuovano il pluralismo religioso e facilitino le attività di culto e la partecipazione effettiva di tutti alla vita sociale. Per cogliere la reale portata del cambiamento di prospettiva avviato dal Consiglio per i diritti umani, occorrerà attendere di vedere se l’Assemblea Generale dell’ONU farà propri i contenuti della Risoluzione. Nel frattempo, è giusto che non passi inosservato il segnale di un deciso passo in avanti verso l’esigenza di un opportuno bilanciamento nel dibattito internazionale sul rapporto tra libertà d’espressione e libertà religiosa: un rapporto complesso, a tratti conflittuale ma pur sempre, prima di tutto, un rapporto di “complicità”, perché, se crediamo che non vi sia una piena e autentica libertà di coscienza e di religione senza una effettiva libertà di formarsi un’opinione e di condividerla con gli altri, ci accorgiamo che, per esistere,  l’una ha bisogno dell’altra.       (silvia.angeletti@unipg.it)

Il link al sito in cui si trova la Risoluzione (ancora disponibile solo in draft):
 
 
 
 

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