Il riformismo silenzioso

Da L’Occidentale – 25.10.2010 di Giuliano Cazzola Dopo aver incassato, a conclusione di un iter complesso e travagliato, l’approvazione definitiva del - un provvedimento importante che qualifica l’intera politica sociale del Governo nell’attuale legislatura – il ministro Maurizio Sacconi ha annunciato che entro la fine dell’anno sarà rifinanziata, per il 2011, la cassa integrazione in deroga (ovvero lo strumento che ha consentito di riconoscere l’integrazione salariale anche a quei lavoratori che in precedenza non ne fruivano). Alcuni interventi in via amministrativa hanno consentito di rendere flessibile e sostanzialmente senza soluzione di continuità l’utilizzo della cassa integrazione. Queste misure, insieme alle risorse stanziate nell’ammontare complessivo di otto miliardi di euro, hanno reso pressoché illimitata, nel 2009 e nel 2010, la possibilità di ricorrere all’integrazione salariale in caso di sospensione del lavoro. In primo luogo, va segnalata la Circolare Inps n. 58 del 20 aprile 2009 che ha introdotto un nuovo criterio di calcolo della settimana di integrazione computata a giorni. Secondo un’interpretazione evolutiva d’intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stata indicato un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione della cig ordinaria. Il computo non avviene più in base ad un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando, dunque, una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni o cinque giorni nel caso di settimana corta. Quanto al Messaggio Inps del 10 giugno 2009 è bene evidenziare, in proposito, che la lettera-circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n.14/0005251 del 30/3/2009 ha attualizzato il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" che genera la "crisi aziendale", nel senso che questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali "riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito" che - prolungandosi nel tempo - comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando, così, nelle previsioni dell’art. 1, c. 5 l. 223/1991. Il requisito dello stato di crisi aziendale di carattere strutturale che giustifica l’intervento della cigs, si sposta quindi all’esterno dell’azienda e alle condizioni di contesto.   Tenendo conto di tali indirizzi ministeriali, si ritiene che rientri nelle fattispecie previste dalla norma la situazione per cui un’azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, possa accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (cig straordinaria) immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la cassa integrazione ordinaria (cig ordinaria) quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane. Pertanto, nell’ipotesi che la cassa integrazione ordinaria, seppure fruita con il criterio di massima flessibilità di cui alla Circolare 58, non soddisfi più, per scadenza del limite temporale delle 52 settimane, con le indicazioni contenute nel Messaggio si fornisce una risposta pratica alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di fattori di mercato che impediscano la ripresa dell’attività produttiva. Nel computo del limite legale di durata massima della cig straordinaria vanno considerati, inoltre, tutti i periodi in cui, un’unità produttiva, abbia fruito di integrazione salariale, equiparandosi ai periodi di integrazione salariale i periodi fruiti a seguito della stipula di contratti di solidarietà e di cassa integrazione concessa per contrazione o sospensione dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il limite non è rigido, in quanto la normativa prevede espressamente alcune ipotesi in cui è possibile il suo superamento. E’ il caso dei contratti di solidarietà: con Nota n.1879 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che le imprese che hanno raggiunto il limite massimo di 36 mesi di cig straodinaria in un quinquennio possono stipulare un contratto di solidarietà con ricorso alla cig purchè si tratti di una soluzione alternativa ai licenziamenti. Questo insieme di esperienze insegna che non sempre le riforme hanno bisogno di clamore. Come piace alla sinistra.  L’impianto descritto ha consentito di fronteggiare, in tempi utili e con adeguatezza di mezzi, l’emergenza economica ed occupazionale. Ma sono visibili anche taluni limiti. In primo luogo, è evidente che a dettare le regole è stata l’emergenza. E’ significativo, a questo proposito, il gap tra le ore autorizzate e quelle utilizzate, a prova di un impiego non sempre razionale delle risorse. Inoltre, rimane aperto il problema dei settori del mondo del lavoro privi di coperture assicurative in caso di sospensione o di perdita del lavoro. Lo si potrà risolvere, nel quadro dei provvedimenti attuativi del . Sempre che il quadro politico non precipiti verso le elezioni anticipate.

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