Giorgio Tonini sulla sentenza della Corte sulla diagnosi pre-impianto

La sentenza 96/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita per prevenire la trasmissione delle malattie genetiche, divieto previsto dalla Legge 40/2004. è stato così accolto anche il primo dei cinque emendamenti che avevo proposto in qualità di relatore di minoranza, allora tutti bocciati in Senato dall'allora maggioranza di centro-destra. Mi ha molto colpito la sintonia tra le motivazioni della sentenza della Consulta e gli argomenti critici usati dalla mia relazione. Scrive oggi la Corte: "Sussiste, in primo luogo, un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell’indiscriminato divieto, che le denunciate disposizioni oppongono, all’accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni. E ciò in quanto, con palese antinomia normativa (sottolineata anche dalla Corte di Strasburgo nella richiamata sentenza Costa e Pavan contro Italia), il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali – quale consentita dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) ? quando, dalle ormai normali indagini prenatali, siano, appunto «accertati processi patologici […] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute". Dicevo allora nella mia relazione di minoranza: "Esporrò ora cinque di quelli che mi appaiono i principali punti critici del provvedimento in esame. Il primo: il presente disegno di legge vieta il ricorso alla procreazione medicalmente assistita per la prevenzione della trasmissione delle malattie genetiche. Sappiamo che in Italia è diffusa una malattia - nello specifico mi riferisco alla talassemia, che è una patologia grave - che si trasmette per via genetica. Ora, di fronte ad un concepito, portatore sano o malato di talassemia - nel caso di due coniugi portatori sani esiste un 25 per cento di rischio di generare un figlio malato di talassemia - due sono le opzioni etiche tra cui la coppia che si trova in queste condizioni può scegliere: quella di accogliere questa vita oppure quella di sopprimerla attraverso l’aborto terapeutico. Il nostro ordinamento giuridico, al di là delle valutazioni etiche di ciascuno, consente l’aborto terapeutico, e quindi permette di sopprimere il feto affetto da talassemia attraverso, appunto, l’aborto terapeutico. Negli anni si è sviluppata una tecnica diversa che consente di evitare l’aborto mediante la diagnosi preimpianto e quindi la selezione embrionaria dell’embrione sano. Naturalmente questa rappresenta una pratica controversa dal punto di vista etico, giacché è del tutto evidente che la selezione embrionaria comporta la soppressione di embrioni, aspetto che naturalmente ha controindicazioni di tipo etico. Tuttavia, mi domando: è ragionevole prevedere nell’ambito di un provvedimento, che ciò continui ad essere possibile (e non può che essere così, visto che il testo in esame, all’articolo 14, prevede che resta fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 1978), mentre viene proibita la soppressione dell’embrione in vitro ed inibito lo sviluppo della tecnica della selezione embrionaria, quindi della prevenzione delle malattie genetiche, attraverso quel tipo di procedimento? Torniamo al punto di cui sopra. è logico tutelare di più l’embrione in provetta del feto in utero materno? è logico giuridicamente e filosoficamente? Io dico di no. A me sembra che sia una forzatura sbagliata". Ci sono voluti dodici anni, ma (come a me pareva ovvio) alla fine è stato riconosciuto che quella legge non doveva essere approvata così. Mi piace · Commenta · Condividi

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