Contro la legge sul testamento biologico per l'immunità dalla coercizione, non per il diritto al suicidio assistito

Contro la legge sul testamento biologico per l'immunità dalla coercizione, non per il diritto al suicidio assistito Ho inviato questa mail ai parlamentari del Pd: occorre opporsi alla legge sul testamento biologico in nome dell'immunità dalla coercizione, non certo del diritto al suicidio assistito Ai parlamentari del Pd Il documento inviatoci da Gianni Cuperlo è molto interessante e rispecchia posizioni dottrinarie autorevoli, proseguendo idealmente il dibattito già realizzato sul libretto del prof. Rodotà. Faccio una premessa per evitare equivoci. Anch'io ritengo la legge nel testo attuale non votabile. In primo luogo perché ampiamente contraddittoria e quindi irragionevole; su questi aspetti rinvio in particolare al contributo del prof. Semplici sul Forum di Quaderni Costituzionali (http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0028_semplici.pdf) La ritengo anche in alcuni punti incostituzionale: c'è un diritto al rifiuto delle cure che discende dall'articolo 32 della Costituzione che non può non riguardare anche, di fronte a una volontà debitamente acquisita, l'alimentazione e idratazione quando esse si configurino come accanimento terapeutico, cosa che non può essere esclusa a priori dalla legge. Il punto però non condivisibile, almeno per me, è che si possa partire da ciò per costruire un più generale diritto all'autodeterminazione senza alcun limite in altri diritti, slittando dalla possibilità di lasciarsi morire al diritto a morire, ovvero in un diritto al suicidio assistito con conseguente illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale sull'aiuto al suicidio. In sede dottrinale questi argomenti sono stati criticati in modo organico dal recente contributo del prof. Barbera che vi ho inviato e su cui, quindi, non ritorno. La questione è, però, che il documento sostiene di poggiarsi anche su una giurisprudenza costituzionale che andrebbe univocamente nella propria direzione, il che non mi sembra sostenibile una volta lette le tre sentenze citate come più importanti, a meno che interpreti male io. Le due più recenti, la 438/2008 e la 253/2009, si riferiscono alla illegittimità di una legge regionale del Piemonte e di una legge provinciale trentina per invasione della competenza statale in materia di consenso informato. E' vero che in un obiter dictum dell'una e dell'altra si parla del diritto all'autodeterminazione, ma non per costruirlo come un diritto non limitabile da altri diritti fondamentali, come quello alla vita, quanto per chiarire che esso, insieme al diritto alla salute è il fondamento costituzionale così forte del consenso informato da imporre il ricorso alla legge statale. Ad abundantiam per chi conosce la Corte costituzionale e vede in calce come relatrice la firma della professoressa Saulle, quell'interpretazione estrema del principio di autodeterminazione sembrerebbe peraltro esclusa in re ipsa... Anche la 471/1970 parla sì, anche qui in un obiter dictum del "potere della persona di disporre del proprio corpo" ma in una fattispecie ben precisa, per evitare un'eterogenesi dei fini per cui il secondo comma dell'art. 13 della Costituzione, costruito per evitare ingiustificati atti coercitivi di ispezione personale, impedisse alla persona di richiedere a proprio favore un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. Questo tipo di interpretazioni rischia di polarizzare all'estremo il dibattito, non aiutando il lavoro di sintesi. Questa è la mia principale preoccupazione.

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