Articolo 11, pace e guerra, replica Roberto Di Giovan Paolo
Risposta a Roberto di Giovan Paolo: vigilanza democratica? Sì, quella di Obama Il collega Di Giovan Paolo mi ha citato mercoledì in Aula a proposito dell'articolo 11 della Costituzione in relazione a un mio precedente intervento, di cui il suo voleva essere una critica costruttiva. Lo ringrazio molto e, vista l'importanza oggettiva e soggettiva del tema, mi sento in dovere di precisare quindi il mio pensiero su tre punti, su quelli cioè su cui credo che i dissensi siano relativamente maggiori, non occupandomi degli altri. 1. Paternità complessa e significato dell'articolo 11 col suo unico comma Il testo dell'art. 11 della Costituzione non si può definire univocamente e, forse, neanche primariamente un testo "dossettiano". Infatti la bozza dell'autorevole costituente, presentata in prima sottocommissione in data 3 dicembre, è soggetta a varie critiche che portano a modifiche tutt'altro che marginali già in quella sede. Ometto, invece, quelle relativamente minori avutesi in Aula, il 24 marzo, soprattutto da parte del demolaburista Meuccio Ruini. In sottocomissione il repubblicano De Vita chiede e ottiene che il soggetto dell'articolo sia la comunità dei cittadini ("La Repubblica") e non lo Stato, ma soprattutto è decisiva l'argomentazione di Togliatti, tesa a legare in modo indissolubile l'affermazione di principio (il ripudio della guerra, il "cercare di mettere la guerra fuori legge") con una precisa e realistica scelta di mezzi ("un'organizzazione internazionale nella quale si cominci a vedere affiorare forme di sovranità differenti da quelle vigenti"), che poi è tradotta tecnicamente dal costituzionalista sturziano Carmelo Caristia nella scelta conseguente e più qualificante di tutte, quella di fondere in uno i due commi originari. Il ripudio della guerra non è scindibile dall'idea che c'è un uso legittimo della forza in un quadro multilaterale da costruire ("si cominci", diceva appunto Togliatti). Negli ultimi anni su "Quaderni Costituzionali" e in altre sedi Daniele Cabras ha segnalato con particolare accuratezza come proprio l'art. 11 fondi l'uso della forza a tutela della pace e della sicurezza internazionale e, quindi, come le missioni, salva verifica puntuale delle relative caratteristiche, ne siano figlie legittime. Difficile poi non vedere dietro quei lavori della Costituente le tracce dei negoziati difficili condotti da de Gasperi sul Trattato di Pace, perché si discuteva di limitazioni di sovranità in un paese che non l'aveva ancora recuperata, anche in vista della futura ammissione all'Onu (non a caso intervenendo sull'art. 7 e sulle garanzie per le minoranze religiose De Gasperi dice, e non solo per quel tema: "Dobbiamo votare in modo che sia fatto appello al mondo libero degli Stati, al mondo che io so e dico che ci guarda") ed anche, più in generale, come rileva Pietro Scoppola, la sua originale e profonda impostazione, da ex-suddito, per metà della sua vita, del plurinazionale Impero absburgico, tesa a distinguere nettamente tra nazione e Stato "in contrapposizione anche polemica con le ideologie nazionaliste degenerate in irredentismo". 2. Il legame con l'articolo 10: usata oggi in direzione "realista" Ovviamente c'è una connessione con l'articolo 10, richiamata da Di Giovan Paolo, per il medesimo superamento della logica delle sovranità statuali assolute, però è bene sapere che in ambito dottrinale la connessione tra il 10 e l'11 è stata utilizzata soprattutto dagli Autori che, come Antonio Cassese e Giuseppe de Vergottini, hanno fondato anche su quella base la legittimità dell'intervento in Kossovo, fuori dal quadro legale Onu, ma dentro le condizioni di legittimità. Una conclusione a cui è arrivato, tra gli altri, sulla base del solo art. 11, anche Daniele Cabras. Grazie all'art. 10 l'Italia recepirebbe una consuetudine internazionale che si sarebbe progressivamente formata, sulla base della quale sarebbe legittimo l'intervento, anche di peace enforcing, per far cessare emergenze umanitarie. Peraltro, date le caratteristiche nuove delle guerre asimmetriche, alcuni, come De Vergottini, proprio anche a partire dalla connessione con l'art. 10, vanno anche oltre e ritengono non illegittime a priori azioni preventive di difesa (cfr. il Suo "Guerra e Costituzione", Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 123 e ss.), analogamente a quanto spiegato da Blair nelle sue Memorie, a cavallo tra profili giuridici e politici ("Un viaggio", Rizzoli, Milano, 2010, in particolare pp. 485/488, 509 e 563). Ovviamente queste posizioni si possono discutere, condividere o meno, ma la connessione con l'art. 10 porta verso di esse, non contro di esse, verso le interpretazioni più "realiste" e meno "normativiste" dell'art. 11. Quelle più "normativiste", invece, si basano sull'art. 11 interpretato a se stante, fermo restando che anche sulla base del solo art. 11 Daniele cabras dimostra appunto che si può agevolmente arrivare a interpretaizoni "realiste". 3. Più in generale: la "vigilanza democratica" Ma, al di là dei due punti precedenti, confesso di non condividere soprattutto la "vigilanza democratica" enunciata da Roberto, o, più esattamente la sua traduzione più immediata, la sua non partecipazione ad una votazione così importante. Nell'enfasi sui princìpi (ripudio della guerra) sganciata da una valutazione realistica dei mezzi, che, ovviamente hanno i propri limiti, come segnalati specialmente nel dibattito di mercoledì da Tonini e Pinotti, vedo, ma forse mi sbaglio, una posizione testimoniale e un'allergia alle mediazioni analoga a quella di altri colleghi sulle materie cosiddette "eticamente sensibili". In tutti questi casi credo che valga, invece, soprattutto l'etica della responsabilità e il valore delle cause imperfette, insegnatoci da Emmanuel Mounier, che non rinnegano i fini e che anzi danno loro corpo nelle forme possibili. La vera "vigilanza democratica" la sta facendo l'amministrazione Obama che, credo, sarebbe ben più rassicurata dall'esistenza di un'opposizione a Berlusconi con posizioni univoche, nel voto, su questa materia...
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