Sussidiarietà, la risorsa in più

da "Europa" di oggi

 
La tesi di fondo del volume, bello perché non scontato, curato da Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l’Italia, Carocci) è che la sussidiarietà orizzontale non è un gioco a somma zero; senza un nuovo patto tra cittadini e istituzioni nessuno è in grado di realizzare bene quelle attività di interesse generale di cui parla il quarto comma dell’articolo 118, come riscritto nel 2001 dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. «Sforzi congiunti e reciproco sostegno» è la ricetta evidenziata dai due curatori. Gli interventi pubblici di gestione diretta in generale rischiano di essere troppo invasivi, mossi da ruoli eccessivamente pedagogici e di “direzione dall’alto”, di negare “un’idea di libertà”. A partire da questa cautela di fondo verso lo Stato gestore, si aprono però strade diverse, talora alternative, nel concepire la sussidiarietà e più in generale la poliarchia, l’equilibrio più complessivo tra diverse sfere sociali. C’è una linea, per così dire, pubblico-progressiva depurata dallo statalismo ma che non rinuncia a un ruolo regolativo forte della politica (che gli autori apprezzano, anche con un certo favore per la gestione affidata soggetti no profit o comunque che abbiano forme di responsabilità sociale) e ce n’è almeno un’altra, privatistico-limitativa. In realtà le due questioni sono più distinte di quanto forse non dicano i curatori. Il nuovo 118 si iscrive comunque in una seconda parte della Costituzione, mentre la prima attribuisce finalità forti alla Repubblica. Difficile ammettere in quella cornice costituzionale un’abdicazione normativa a un ruolo regolativo forte dello Stato, altrimenti a un sistema di squilibrio statalista se ne sostituirebbe un altro di segno opposto. L’idea di poliarchia (che è sottesa, come quella di sussidiarietà, al concetto di Repubblica) evoca un equilibrio, almeno tendenziale. Diversa invece la seconda questione, quella di un favor attribuito a priori a questa o a quella categoria di soggetti gestori, che, caso mai, va giustificata come eccezione a una regola fondata sulla concorrenza. Se si deve gestire per produrre beni pubblici in cui si incarna l’“interesse generale” la regola deve essere la concorrenza tra i soggetti. è nelle aree dove è problematica la concorrenza che si può, nel caso, privilegiare una tipologia di soggetti che ha caratteristiche meritorie, magari spingendo le realtà simili a consorziarsi. Per questo, nella ricostruzione dottrinale che fa Silvia Vitielli, sembra più convincente, come lei stessa sostiene, la tesi di Pietro Rescigno: le attività di “interesse generale” non sono necessariamente collegate a un assenza di lucro, quello che conta sono i beni prodotti per i cittadini, il cui interesse è quello generale e a cui “l’autonoma iniziativa” di chi si attiva è finalizzata e che deve essere valutata dal politico regolatore rispetto a parametri di efficienza ed efficaci. Non c’è affatto un rapporto negativo tra il profitto dei privati e la produzione di un bene pubblico. Come nota poi Fabio Giglioni, in un altro dei capitoli più interessanti, la giurisprudenza ha sciolto i nodi nel senso indicato da Vitielli: si è alquanto disinteressata delle tipologie di soggetti gestori e concentrata invece sugli aspetti oggettivi della relazione instaurata. Ovviamente, come segnala Giglioni, non è poi tanto facile per un giudice distinguere gli “interessi pubblici” che hanno bisogno di una gestione pubblica diretta dagli “interessi generali” a cui è facilmente applicabile la sussidiarietà orizzontale: la scelta non può che essere spesso eminentemente politica come ha sottolineato il Tar Lombardia l’1 luglio 2008 richiamato da Giglioni. Il politico ha però il dovere di motivare bene le scelte, specie se e quando ritorna alla gestione diretta. L’ottimismo degli autori sul nuovo articolo 118 della Costituzione è condivisibile, specie se si usa l’argomento del recente contributo di Francesco Clementi sul valore della sperimentazione legislativa: che, dentro i confini della Costituzione, ci possano essere declinazioni diverse della sussidiarietà, i cui frutti si possano comparare e sperimentare prima in ambiti ristretti anche grazie al federalismo, è una risorsa, non un limite, a patto di essersi emancipati da quella classica cultura statalista omogeneizzante per cui ci si accontenta di standard formali uguali di partenza come se essi si traducessero miracolosamente in reale uguaglianza di trattamento. è vero che la sussidiarietà apre a rischi diversi e non è un pranzo di gala, ma è comunque una risorsa in più di cui non possiamo privarci in una logica di cittadinanza attiva.

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