L'emendamento che ha affossato la riforma costituzionale

Questo è il testo dell'emendamento approvato in Aula (col relativo sub-emendamento incorporato) che stravolgendo l'art. 2 con un Senato pseudo-federale ha affondato la riforma costituzionale. La riforma non ha alcunché di federale, come dimostrato dal permanere del rapporto fiduciario. Complica la vita del Senato che opera con due composizioni: una standard da 250 senatori a cui si aggiungono 21 delegati regionali e delle province di Trento e Bolzano che votano quasi sempre perché sono chiamati a farlo sia quando si vota sulle materie concorrenti sia per le materie "di interesse degli enti territoriali" (quasi tutto). Per superare la loro possibile opposizione si moltiplicherà la necessità del Governo di porre la fiducia, da cui essi sono esclusi. «Art. 2. - (Senato Federale della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art 57. - Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L'elezione del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Partecipa ai lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente ovvero di interesse degli enti territoriali, un rappresentante per ogni Regione, eletto fra i propri componenti, all'inizio dI ogni legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome eleggono ciascuno un rappresentante. I rappresentanti delle Regioni nel Senato Federale della Repubblica non sono membri del Parlamento, non ricevono la relativa indennità e ad essi si applica la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

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