Democrazia nei partiti e primarie

Qui sotto il testo del Disegno di legge d'iniziativa recante "Norme sulla democrazia interna dei partiti e sulla disciplina delle elezioni primarie" che ho appena depositato, in contemporanea con analoga iniziativa alla Camera, dove è stata sottoscritta dai deputati: VELTRONI, CASTAGNETTI, VASSALLO, FIORONI, GENTILONI, META, SORO, AGOSTINI, ARGENTIN, BACHELET, BOCCIA, BRATTI, CAPODICASA, CARRELLA, CAUSI, COLANINNO, CONCIA, COSCIA, FERRARI, FIANO, GASBARRA, GIACHETTI, GOZI, LARATTA, MADIA, MARAN, MARTELLA, MATTESINI, MELANDRI, MELIS, MERLONI, MINNITI, MOGHERINI REBESANI, MORASSUT, NANNICINI, NICOLAIS, OLIVIERO, PEDOTO, PELUFFO, PES, POMPILI, REaLACCI, SARUBBI, SCARPETTI, SERVODIO, TOUADI, VACCARO, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZACCARIA SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XVI LEGISLATURA ———– DISEGNO DI LEGGE ———– Norme sulla democrazia interna dei partiti e sulla disciplina delle elezioni primarie d'iniziativa dei senatori Ceccanti, Adamo, Agostini, Bianco, Carofiglio, Casson, Chiaromonte, De Sena, Della Monica, Della Seta, Di Giovan Paolo, Ferrante, Fioroni, Garavaglia Maria Pia, Giaretta, Ichino, Lumia, Lusi, Magistrelli, Morando, Negri, Passoni, Peterlini, Pinotti, Ranucci, Sanna, Tonini, Vitali Relazione Colleghi Senatori! – I partiti politici vivono da oltre cinquant’anni in un limbo giuridico, ma oggi la mancanza di trasparenza e democraticità dei loro processi decisionali interni non può più essere tollerata. Poteva forse esserlo all’indomani della guerra, in un Paese attraversato da profonde divisioni ideologiche e visioni radicalmente alternative del rapporto tra politica e società. Oggi, di fronte alle diffidenze che la politica sollecita nei cittadini e alla domanda sempre più esigente di una partecipazione effettiva, è doveroso dare finalmente una appropriata disciplina alla democrazia nei partiti e al modo in cui essi assolvono alle loro principali funzioni rappresentative. L’articolo 49 della Costituzione attribuisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti, al fine di «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Fino ad oggi, il richiamo al «metodo democratico» è sempre stato interpretato come un limite all’azione dei partiti, gli uni nei confronti degli altri, come mirante a tutelare il principio del pluralismo politico che permea tutto il tessuto della nostra Costituzione piuttosto che come un obbligo di assumere una struttura democratica anche al loro interno. Si tratta di un problema antico, che nasce all’interno dell’Assemblea Costituente dove si trovarono a contrapporsi partiti forti nel contesto di una società civile debole – con la sola eccezione di una presenza molecolare della Chiesa cattolica – e di istituzioni deboli. Il dibattito che si svolse in forma esplicita in Assemblea il 22 maggio 1947, dopo la crisi di governo dovuta alla Guerra Fredda, a partire dai significati plurimi dell’espressione “metodo democratico” presente nel Progetto, si concentrò sull’emendamento Mortati, il quale mirava proprio a imporre un vincolo di democraticità interna, mentre pressoché tutti, tranne all’inizio il liberale Bellavista, concordarono e spiegarono che non sarebbe stato immaginabile un controllo sulle finalità dei partiti. Si trattava con tutta evidenza di una percezione del rischio che avrebbero corso i perdenti alle elezioni successive i quali, considerando l’avvento della Guerra fredda, ben avrebbero potuto – per usare un’espressione cruda ma senza dubbio efficace – essere messi, letteralmente, fuorilegge. Ma anche il vincolo interno, nonostante le perorazioni del socialista Ruggero e dei Dc Mortati e Moro, non riuscì ad imporsi, poiché troppo forti, come segnalato dal relatore democristiano Merlin, dal socialista Targetti, dal comunista Laconi e dall’azionista Codignola, risultarono essere la preoccupazione di ingerenze della magistratura e del Governo. Il “metodo democratico” restava solo un limite legato all’uso della violenza, dunque, un argine posto al fine di tutelare il principio del pluralismo come tratto caratterizzante le reciproche modalità di interrelazione dei soggetti che, nel nuovo quadro costituzionale, avrebbero avuto intenzione di “concorrere” a “determinare la politica nazionale”. In maniera diversa fu invece interpretato il primo comma della XII Disposizione finale sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista: si tratta tuttavia di un’unica eccezione, motivata storicamente dalla recente esperienza del Partito fascista. Il dibattito implicito – recentemente ricostruito da Augusto Barbera – emerge solo se si considera che i leader di partito intendevano porsi come unici regolatori del futuro sistema politico, quasi senza vincoli sulla stabilità degli esecutivi e sui rapporti centro/periferia perché ognuno temeva il 18 aprile dell’altro. Le proposte più forti che avrebbero posto limiti a questo strapotere dei gruppi dirigenti dei partiti - dall’odg Perassi alle varie proposte di Mortati (ispirate al governo direttoriale), di Tosato e Calamandrei (a forme “presidenziali” o del Premier o del Presidente), sul regionalismo e la seconda Camera – vennero infatti, com’è noto, immediatamente accantonate. In estrema sintesi, dunque, gli unici principi che furono assunti come vincolanti sul piano della democraticità esterna riguardarono l’uso della violenza (di un metodo non democratico nei confronti di altri soggetti) e il divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Prevalse in altre parole un orientamento favorevole alla libertà delle forme interne nella convinzione che sarebbero prevalse le posizioni democratiche. Nel corso del primo sessantennio repubblicano sono venute meno le ragioni di cautela che sconsigliarono allora di intervenire con una legislazione che poteva apparire intrusiva e discriminatoria mentre, in diversi importanti passaggi, è emersa la necessità di dare trasparenza e garantire la democraticità della vita interna dei partiti, come elemento essenziale della credibilità e della democraticità del sistema. Mentre sul piano legislativo si è rimasti sostanzialmente fermi, sono state tuttavia effettuate importanti sperimentazioni “sul campo”. In particolare il Partito Democratico nel corso della sua fase fondativa ha elaborato e introdotto soluzioni innovative anche nel panorama internazionale, oggi oggetto di esame e possibile emulazione da parte ad esempio di partiti francesi. Il dibattito pubblico si è inoltre concentrato in maniera sempre più insistente sulla necessità di trovare nuovi canali per una partecipazione efficace dei cittadini, data la crisi delle tradizionali forme organizzative dei partiti e la distanza crescente che rispetto ad essi sentono gli elettori. I tempi sono dunque maturi per una disciplina pubblicistica sui partiti politici, soprattutto per quanto riguarda le «funzioni aventi rilevanza costituzionale» (Corte costituzionale, ordinanza n. 79 del 2006) che essi svolgono, la più importante delle quali risiede nella selezione dei candidati alle cariche politiche elettive. In piena coerenza con il programma elettorale presentato dal Partito Democratico alle elezioni del 2008, col presente disegno di legge si intende quindi, tra le altre cose, introdurre «un sistema di primarie regolate per legge» per garantire la necessaria «apertura democratica nella scelta dei candidati». La necessità di regolare con legge, nel quadro dall’articolo 49 della Costituzione, la vita interna dei partiti politici è stata peraltro sottolineata dalle numerose proposte presentate al riguardo nel corso degli ultimi anni da parte di esponenti dei più diversi schieramenti politici. Si ricorda, a puro titolo d’esempio, il testo presentato dall’Onorevole Claudia Mancina a latere della Commissione bicamerale istituita nell’ambito della XIII legislatura (cd. Commissione D’Alema), come ulteriore tassello per completare la riforma delle istituzioni in senso bipolare e moderno, il progetto presentato dall’On. Marco Filippeschi (AC 2890) nella XV legislatura, quello presentato dall’On. Pierluigi Castagnetti nella XV e nella attuale legislatura (AC 506), nel corso della quale è stato anche depositato un progetto dalla Senatrice Maria Fortuna Incostante (AS 707). Ciononostante, il tema non è stato mai messo all’ordine del giorno delle aule parlamentari. Il tema è peraltro ormai al centro delle elaborazioni dottrinarie giuspubblicistiche, le quali sono giunte ad un livello significativo di consenso sulla necessità di strutturare una proposta legislativa che garantisca degli standard minimi di democraticità interna, come mostrano gli atti del Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, svoltosi ad Alessandria nell’ottobre del 2008. In maniera del tutto analoga, il tema ha assunto un rilievo centrale anche nelle elaborazioni interne della settimana sociale dei cattolici svoltasi a Reggio Calabria, dove si è parlato della necessità di evitare che il tema venga ulteriormente, oltremodo rinviato nell’agenda parlamentare. Tutti si muovono nel solco della necessità che la legge garantisca standard minimi di democraticità sotto il profilo della struttura interna – intervenendo sul contenuto minimo degli statuti. Per questo aspetto ci rifacciamo integralmente alla proposta AC 506, di cui è primo firmatario l’Onorevole Pierluigi Castagnetti, nella quale ci pare siano rifluiti i migliori apporti di precedenti iniziative parlamentari. Il nostro disegno di legge, rispetto ad altri, associa a tali norme quelle sulle modalità di selezione delle candidature, con particolare riferimento all’impiego delle primarie. Condiziona l'assegnazione di rimborsi, provvidenze e finanziamenti di qualsiasi genere al rispetto di alcuni requisiti minimi di democraticità. Promuove le primarie condizionando l'assegnazione del cinquanta per cento dei rimborsi elettorali alla loro adozione quale metodo per la selezione delle candidature in tutti i casi in cui questo sia tecnicamente possibile. Le primarie, infatti, come dimostra anche la più recente esperienza italiana, costituiscono uno strumento efficace di coinvolgimento di un largo numero di cittadini nella scelta delle candidature quando questi ultimi sono posti di fronte ad alternative chiare, altamente visibili e ben identificabili, rispetto alle quali la loro opzione individuale può essere davvero dirimente. Non è un caso che anche altrove le si adottino solo con riferimento alla scelta di candidature per cariche monocratiche di governo o per cariche assembleari la cui elezione avviene nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria. Questo consente che le stesse primarie si possano svolgere utilizzando il metodo del voto nominale e della maggioranza semplice. In particolare, l’articolo 1 del presente disegno di legge, stabilisce da subito un vincolo di carattere generale, prevedendo che possono accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento esclusivamente i partiti che rispettano i requisiti di democrazia interna previsti dai successivi articoli 2 e 3, e che l'assegnazione della metà dei rimborsi elettorali siano condizionati all'adozione delle primarie per i livelli comunale, provinciale, nazionale ed europeo, ai sensi del successivo articolo 4. Tale previsione viene inoltre estesa alle elezioni regionali, secondo quanto previsto dall’articolo 122 della Costituzione. L’articolo 2 entra invece nella natura dei partiti politici, stabilendo che sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e che lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche dei medesimi. L’articolo 3 contiene invece il contenuto minimo che tutti gli statuti devono rispettare al fine di garantire degli standard di democraticità accettabili, lasciando ovviamente nella disponibilità dei singoli statuti la definizione degli organi e delle articolazioni organizzative. Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito debba destinare alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali. L’articolo 4 si occupa invece della selezione delle candidature, che tra le funzioni svolte dai partiti è certamente quella che maggiormente richiama il loro ruolo pubblico. Questa scelta si rifà all'esperienza del Paese, gli Usa, nel quale le primarie si sono definitivamente imposte, e sono state appunto disciplinate – anche con varianti in ciascuno degli Stati dell'Unione – in tutto o in parte con legge, in modo da garantire la credibilità e la democraticità del procedimento. In particolare, viene previsto che uno o più partiti tra loro coalizzati possano richiedere all’ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a Sindaco e a Presidente di Provincia, delle proposte di candidatura alla carica di Presidente del Consiglio, e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative di livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo per le quali sia prevista l’elezione nell’ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria. Successivamente sarà l’ufficio elettorale competente, unitamente ad un collegio dei garanti appositamente costituito, a vigilare sulla regolarità della consultazione primaria. L’ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature, in modo da consentire ai partiti quella fisiologica ricomposizione dei conflitti e da preparare la campagna elettorale in maniera compatta per coloro che sono risultati vincitori. Le elezioni primarie richieste da più partiti o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno, in modo da contenere i costi e verificare che ciascun elettore possa partecipare alla consultazione indetta da un solo soggetto politico per ciascuna carica. Viene previsto che qualora gli statuti dei partiti riservino la prerogativa di sottoscrivere le candidature ai soli iscritti o la attribuiscano, in via comunque non esclusiva, ad un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti, non possano richiederne un numero tale da scoraggiare significativamente se non impedire una competizione pluralista. Per evitare che lo svolgimento delle elezioni primarie comporti una spesa eccessiva – a tutto discapito di quei candidati che dispongono di risorse economiche non ingenti – viene previsto che, oltre ad applicare la legislazione vigente sulla propaganda politica anche alle elezioni primarie, le spese dei candidati alle elezioni primarie medesime non possano superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni finali. Viene inoltre previsto che hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto sottoscrivano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Si prevede che siano applicate alle primarie tutte le norme restrittive dell’elettorato attivo e passivo (ineleggibilità, incandidabilità) previste per le corrispondenti elezioni. Si rende tuttavia esplicita la facoltà per i soggetti politici che promuovono le primarie di darsi regole più stringenti, ad esempio recependo integralmente nel regolamento per le primarie stesse il Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia. Si ricorda a tale riguardo che il Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 3 aprile 2007 dalla Commissione Parlamentare Antimafia prevede in particolare che siano esclusi dalla candidatura «coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti: a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale); c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter c.p.); d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n.356); e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646); f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)». Il medesimo Codice richiede inoltre di escludere dalla candidatura «coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575; b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate; c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Per quanto riguarda infine la copertura finanziaria, viene previsto che i risparmi provenienti dall’applicazione della presente legge vengano considerati come economie di spesa e contribuiscano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per questi motivi si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge. DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Diritto di associazione in partiti politici e finanziamento pubblico). 1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione. 2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico nonché alle agevolazioni, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultino essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia, esclusivamente i partiti che rispettano i requisiti di democrazia interna previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge. 3. I rimborsi per le spese elettorali riconosciuti dalla legge con riferimento alle elezioni degli organi comunali, provinciali, del Parlamento nazionale ed Europeo ed ogni altro finanziamento pubblico sono ridotti del cinquanta per cento per i partiti che non attuano la procedura di cui all’articolo 4 della presente legge per la selezione dei propri candidati a Sindaco e a Presidente di Provincia, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell’articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio, e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative di livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo per le quali sia prevista l’elezione nell’ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria. 4. Costituisce principio fondamentale per la legislazione regionale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, la riduzione del cinquanta per cento dei rimborsi elettorali e di ogni altro finanziamento pubblico per i partiti che non adottano le procedure di cui all’articolo 4 della presente legge per la selezione dei candidati a Presidente della Regione e dei candidati a consigliere regionale per i quali sia prevista l’elezione nell’ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria. Art. 2 (Statuto dei partiti) 1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 2. Lo statuto del partito e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto. Art. 3 (Contenuto minimo degli Statuti) 1. Ogni partito deve indicare nel proprio Statuto: a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione; b) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito; c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; d) le modalità per assicurare negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura superiore al cinquantacinque per cento; e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito; f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste agli organi di garanzia, precisando le modalità che assicurino l’indipendenza di questi ultimi rispetto agli organi di direzione politica; g) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i Consigli regionali, provinciali e comunali, per le cariche di Sindaco, di Presidente della provincia, di Presidente della regione, nonché delle proposte di candidatura, nel rispetto dell’articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio; h) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito; i) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto. 2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, secondo le modalità cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge. 4. Allo statuto del partito è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con il nome costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo. 5. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Art. 4 (Elezioni primarie) 1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, il legale rappresentante di un singolo partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti politici tra loro coalizzati possono richiedere all’ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a Sindaco e a Presidente di Provincia, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell’articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio, e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative di livello comunale, provinciale, nazionale ed europeo per le quali sia prevista l’elezione nell’ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento e comunicano i nominativi dei componenti il Collegio dei Garanti. 2. Il Collegio dei Garanti sovrintende alla regolarità della consultazione primaria, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi forma di ricorso e proclama il vincitore. 3. L’ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. 4. L’ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Interno e sul sito ufficiale del partito politico o dei partiti politici coalizzati che hanno deliberato l’indizione di elezioni primarie. 5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno. 6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle candidature e può prevedere che l’elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o ai partiti che promuovono le primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, ad un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al venti per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche ad un numero qualificato di componenti di un organo dirigente dei partiti che promuovono le primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al trentacinque per cento dei componenti del medesimo organo. 7. Si applicano alle primarie le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultino condannati per reati di corruzione, concussione, appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o comunque contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia. 8. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal Regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale ed il Collegio dei Garanti dichiara selezionata a tutti gli effetti la candidatura in questione. 9. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse. 10. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto sottoscrivano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l’estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, ovvero agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a 18 anni, a lavoratori e studenti fuori sede. Il Collegio dei Garanti entro sette giorni dallo svolgimento delle primarie rende pubblico l’elenco degli elettori che vi hanno preso parte. 11. Qualora nello stesso giorno si tengano più elezioni primarie per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse. 12. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni competizione. è selezionato l’aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti. 13. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell’aspirante selezionato subentra l’aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri partecipanti alla medesima elezione primaria. Art. 5 (Copertura finanziaria) 1. All’onere determinato dall’attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in Euro 15.000.000 per ciascun anno, si fa fronte mediante le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Al comma 5 dell’articolo 1 della Legge 3-6-1999 n. 157, le parole “dell’importo di Euro 1,00” sono sostituite dalle seguenti: “dell’importo di Euro 0,90”. 3. I risparmi rivenienti dall’applicazione delle norme di cui al comma 3 dell’art 1 della presente legge costituiscono economie di spesa e contribuiscono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

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