Contro i referendum Passigli: un'intervista su Radio Radicale e un articolo su Europa
Un'intervista a radio radicale e un articolo su Europa contro i referendum Passigli http://www-2.radioradicale.it/scheda/330932/intervista-a-stefano-ceccanti-su-riforma-e-referendum-elettorali Articolo Sei in Commenti 28 giugno 2011 I referendum inammissibili Il Pd è nettamente contrario alla legge elettorale vigente ed è favorevole a un sistema di collegi maggioritari a doppio turno. Per arrivarvi può decidere di impegnarsi, oltre che sul piano parlamentare, anche su quello referendario purché i quesiti migliorino il bipolarismo e ricostruiscano un rapporto eletti-elettori. Per questo vale seriamente la pena di lavorare su quesiti che ripristinino la legge Mattarella. Nel frattempo, però, non si può evitare in alcun modo un giudizio preciso e motivato sull’iniziativa già in campo, i Passigli-Ferrara-Villone, che meritano il più netto dissenso. Ecco perché. Il primo sembra inammissibile (comunque l’unico che abbia qualche chance) perché si prefigge ben tre obiettivi: la cancellazione del premio di maggioranza per tornare alla proporzionale pura, l’innalzamento dello sbarramento dal 2 al 4% e l’eliminazione dell’indicazione del capo della forza politica o coalizione con la quale i partiti si vincolano a presentare al presidente della repubblica il nominativo da loro proposto per formare il governo. Ora un elettore potrebbe essere d’accordo con uno o con due di questi obiettivi, mentre il quesito lo obbliga a condividerli o a rigettarli tutti e tre contemporaneamente. Difficile ricondurli a una matrice unitaria per ammetterlo. Ammesso e non concesso che ciò avvenga, l’abrogazione più importante, quella del premio, senza poter introdurre un altro criterio bipolarizzante come il collegio uninominale maggioritario o collegi plurinominali ristretti, sarebbe regressivo, togliendo anche il diritto di decidere sui governi senza poter ripristinare quello relativo ai rappresentanti, come si vedrà tra breve. Il secondo è sicuramente inammissibile perché eterogeneo (candidature multiple e liste bloccate), ma soprattutto perché crea un vuoto (abrogate le liste bloccate non rinascono le preferenze). Qui i fortissimi dubbi del quesito precedente diventano certezze perché alla possibile disomogeneità si aggiunge un sicuro vuoto, contro la giurisprudenza della Corte che vuole il quesito auto-applicativo. Solo l’abolizione delle pluri-candidature sarebbe di senso compiuto. Tuttavia questo contenuto è abbinato in modo eterogeneo alla questione delle liste bloccate. Ma soprattutto l’obiettivo dell’abrogazione delle liste bloccate non è affatto conseguita. Infatti il comma 3 dell’art. 18-bis continua a prevedere una lista «composta da un elenco di candidati», a cui viene solo tolto «un determinato ordine di presentazione»; nel modello di scheda previsto dall’articolo 31 del Testo Unico non c’è alcuna riga o spazio per esprimere validamente una preferenza che quindi, ove espressa, andrebbe sicuramente annullata; infine il problema si ripropone sulla proclamazione degli eletti nell’art. 84 comma 1 che non avverrebbe più secondo l’ordine di presentazione, ma allora non si capisce come potrebbe avvenire. Idem per le surroghe di cui all’art.86 comma 1. All’art. 58 comma 2 si vuol abrogare il voto con unico segno dentro il rettangolo della lista, ma non si sostituisce con nulla. Il tutto poggerebbe secondo i promotori sulla sopravvivenza di una norma che sta all’art. 103 ultimo comma secondo cui non si può enunciare fraudolentemente un contrassegno di lista o un cognome di un candidato diverso da quello per cui si è espresso un voto, ma quest’ultimo riferimento non è in grado di far rinascere dal nulla l’espressione di voto di preferenza né la proclamazione dei candidati secondo l’ordine decrescente delle preferenze ottenute. Quelle norme non ci sono prima dell’abrogazione e non sbucano miracolosamente dopo. Infine il quesito n. 3 è sicuramente inammissibile perché iper-manipolativo e crea un vuoto. Qui si capisce l’intento di abolizione del premio regionale (art. 1 comma 2), ma con una tecnica iper-manipolativa tradizionalmente esclusa dalla Corte esso crea dal nulla un sistema che, con una combinazione casuale di parole, risulta dall’eliminazione in mezzo (art. 1 comma 3) del collegio della Val D’Aosta (senza capire come a quel punto la Val d’Aosta sia rappresentata) e che balza direttamente e creativamente dalla proporzionale del comma 2 ai collegi uninominali del Trentino Alto-Adige al comma 4 togliendo tutti i riferimenti a quella regione. Questo “balzo creativo” crea un sistema che, a prescindere anche dalla mancanza di collegi uninominali fuori dal Trentino Alto-Adige, non esiste nella legge vigente. Si tratterebbe di un sistema tutto proporzionale in collegi uninominali, neanche della generalizzazione del sistema vigente in Trentino dove il sistema è per 6 collegi uninominale maggioritario e per 1 di recupero proporzionale. In tutti gli altri casi di referendum ammessi, i quesiti eliminavano uno dei sistemi elettorali previsti dalla legge e ne lasciavano un altro, ma non ne creavano mai uno ex novo: nel 1993 il quesito sui comuni espandeva a tutti quello per i comuni più piccoli, quello sul senato faceva diventare statisticamente regolare quella che era statisticamente un’eccezione ma normativamente esistente (il collegio uninominale maggioritario) e viceversa (e i collegi c’erano già pronti, non solo in Trentino) sino a quello del 2009 che eliminava la possibilità di dare il premio alla coalizione ma lo lasciava alla lista, eventualità già prevista. Insomma i quesiti lasciano in piedi le liste bloccate e, al massimo, eliminano qualsiasi incentivo al bipolarismo. Per questo peggiorano la legge vigente. Stefano Ceccanti
Commenti (0)